In questo articolo riassumo le conseguenze pratiche di ogni recente cambiamento nel campo della cittadinanza italiana per discendenza.

Intendo offrire una sorta di “manuale di sopravvivenza” per tutti coloro che intendono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana e che, a fronte di tutta questa confusione, a ragione chiedono di avere alcune certezze.

Infine, evidenzierò anche un percorso che, se pure a molti sconosciuto, permette il riacquisto della cittadinanza da parte di coloro che l’avevano e l’hanno persa.

Il “Minor issue”, in poche parole

Il “minor issue” è diventato in realtà un problema maggiore con la sentenza della Corte di Cassazione civile emessa nel gennaio 2024. Questa sentenza, che è stata integralmente recepita nella Circolare Ministeriale 43347/2024, ha ribaltato la regola aurea secondo la quale, se l’antenato italiano (nato in Italia) non era mai  stato naturalizzato all’estero o lo era stato solo dopo la nascita del proprio primo discendente, la cittadinanza italiana poteva essere riconosciuta a tutti i discendenti diretti.

Con i nuovi criteri stabiliti dalla Corte, se l’antenato italiano è un uomo, la regola è più rigida. La cittadinanza Italiana si conserva lungo la linea di discendnaza solo se l’antenato italiano non è mai stato naturalizzato o è stato naturalizzato dopo la maggiore età del proprio primo discendente.  Solo dimostrando che il figlio minore non conviveva con il padre al momento della naturalizzazione, il figlio minore ha comunque conservato la cittadinanza italiana.

A questa nuova regola ci riferisce con usando l’espressione “minor issue”.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che la maggiore età in Italia era raggiunta a 21 anni fino al 9 marzo 1975. Dal 10 marzo 1975 la maggiore età è diventata 18 anni[1].

Ciò che è ancora non chiaro, perché manca giurisprudenza autorevole e costante sul punto o un chiarimento da parte del Ministero, è cosa succeda se il richiedente la cittadinanza ha anche o solo un’antenata italiana di sesso femminile.

Applicando un’interpretazione letterale dell‘art. 12, comma 2, Legge n. 555 del 1912 si dovrebbe concludere che il c.d. minor issue (= perdita della cittadinanza) non si applichi nel caso di un’antenata donna naturalizzata durante la minore età.

Infatti, la norma citata prevede esplicitamente la rilevanza esclusiva del genitore che esercita la patria potestà per quanto riguarda lo status di cittadinanza del figlio. Poiché fino al 19 settembre 1975 la potestà genitoriale spettava al solo genitore maschio (art. 136 c.c.), la naturalizzazione delle donne non avrebbe dovuto avere alcuna conseguenza negativa sulla cittadinanza italiana per tutti i figli che avevano già raggiunto l’età adulta (18 anni) prima che le donne iniziassero a “contare”, cioè il 20 settembre 1975[2].

L’unica eccezione prevista dalla legge all’ “irrilevanza della donna” si aveva quando la donna era l’unica cittadina italiana tra i due genitori e il padre era morto durante la minore età del bambino. In questo unico caso la legge prevede esplicitamente che alla naturalizzazione della donna durante la minore età del figlio conseguisse la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio (art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912).

Inoltre, la c.d. minor issue (= perdita della cittadinanza) dovrebbe applicarsi in tutti i casi in cui l’antenato italiano maschio fosse stato naturalizzato durante la minore età della prole, anche se l’antenata italiana donna non era mai stata naturalizzata o era stata naturalizzata dopo la maggiore età della prole, purché la prole fosse ancora minorenne il 19 settembre 1975, cioè prima che le donne acquisissero la potestà genitoriale.

Invece, a partire dal 20 settembre 1975, le donne hanno acquisito la potestà genitoriale (Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 138). Pertanto, si può legittimamente sostenere che, se il bambino era ancora minorenne (sotto i 18 anni) a quell’epoca, la cittadinanza italiana della madre avrebbe dovuto conservare anche la cittadinanza italiana del bambino, indipendentemente dalla data di naturalizzazione del padre italiano.

Riconosco che si tratta di una materia complessa, con molte variabili interconnesse. Ma chi intende chiedere la cittadinanza italiana può contare sul fatto che se si rientra in una casistica incerta, si può comunque tentare con un’azione giudiziaria in Tribunale.

Ci si può aspettare che i Consolati e Comuni trattino questi casi in modo diverso a seconda del loro livello di comprensione e competenza.

Di seguito trovate una tabella di tutti i possibili scenari e la relativa valutazione sulla possibilità di essere riconosciuti cittadini italiani:

Antenato maschio Antenata femmina VALUTAZIONE

Nato in Italia

e mai naturalizzato

Nata in Italia

e mai naturalizzata

Positiva

Nato in Italia

e mai naturalizzato

Mai italiana  Positiva

Nato in Itali

e naturalizzato durante l’età adulta del figlio/a

Mai italiana Positiva
Nato in Italia e naturalizzato durante la minore età del figlio/a non convivente Mai italiana Positiva
Nato in Italia e naturalizzato durante la minore età del  figlio/a convivente Mai italiana Negativa

Mai italiano

o non più italiano alla nascita del figlio/a

Nata in Italia e mai naturalizzata Positiva

Mai italiano

o non più italiano alla nascita del figlio/a

Nata in Italia

– naturalizzata durante l’età adulta del figlio

Positiva
Mai italiano
o non più italiano alla nascita del figlio/a

Nata in Italia

– naturalizzata durante la minore età del figlio

– figlio convivente

– il 20 settembre 1975 (data in cui la madre ha acquisito la potestà genitoriale) il figlio/a aveva ancora meno di 18 anni (minore età)

Negativa *

Mai italiano

o non più italiano alla nascita del figlio/a

Nata in Italia

– naturalizzata durante la minore età del figlio/a

– figlio/a convivente

– il figlio/a ha compiuto 19 anni (età adulta) prima del 20 settembre 1975 (prima che la madre acquisisse l’autorità parentale)

Positiva*
Nato in Italia e naturalizzato durante la minore età del figlio/a convivente

Nata in Italia

– naturalizzata durante la minore età del figlio/a

 Negativa
Nato in Italia e naturalizzato durante la minore età del figlio convivente

Nata in Italia

– Mai naturalizzata

– il 20 settembre 1975 il figlio/a aveva già compiuto 18 anni

(quando la madre ha acquisito la potestà genitoriale)

Negativa*
Nato in Italia e naturalizzato durante la minore età del figlio convivente

Nata in Italia

– mai naturalizzata

– il 20 settembre 1975 il figlio/a era ancora minore di 18 anni
(quando la madre ha acquisito la potestà genitoriale)

Positiva*

* L’asterisco indica che la valutazione suggerita non è confermata né da una giurisprudenza autorevole o costante né dalle linee guida del Ministero. Tribunali, Consolati o Comuni possono decidere diversamente in base alla propria interpretazione.

La valutazione suggerita si basa sull’argomento che le donne italiane hanno acquisito la potestà genitoriale solo a partire dal 20 settembre 1975. Pertanto, prima di questa data, il loro status di cittadinanza non poteva influire negativamente o positivamente sulla cittadinanza del figlio minore. Solo le scelte del padre avevano rilevanza giuridica.

In ogni caso, per tutti i casi in cui non vi siano chiare indicazioni da parte del Ministero, suggeriamo di avviare un’istanza giudiziaria piuttosto che perseguire la cittadinanza con gli ordinari strumenti amministrativi (Consolati e Comuni).

Per ulteriori letture su tema del “minor issue”, potete leggere quest’altro approfondimento.

Il Decreto Legge n. 36, 28 marzo 2025, in poche parole

Questo nuovo pezzo del già complesso puzzle della cittadinanza ha introdotto un ostacolo ulteriore a quello rappresentato dal “minor issue”. In altre parole, il Decreto Legge non ha superato o eliminato il “minor issue“, che è ancora applicabile.

La nuova norma prevede che, anche se si è considerati cittadini italiani in base a tutte le norme vigenti in materia di cittadinanza e alla loro attuale interpretazione, non si è cittadini italiani se non si ha un antenato italiano che rientra in almeno una delle tre seguenti categorie:

  • Genitore (o adottante) nato cittadino italiano in Italia;
  • Genitore (o adottante) cittadino italiano che, pur non essendo nato in Italia, abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente;
  • Nonno o Nonna nati in Italia.

In pratica, questo significa che se il vostro unico antenato italiano nato in Italia o vissuto in Italia per almeno 2 anni è il vostro bisnonno, non siete più cittadini italiani.

Per esplicita disposizione di legge, questa nuova restrizione riguarda tutte le domande di cittadinanza presentate a partire dal 28 marzo 2025, non quelle presentate in precedenza.

Al contrario, il “minor issue”, che è dovuto ad un cambiamento nella sola interpretazione della legge, che è invece rimasta invariata, può influire su tutte le domande pendenti, anche se presentate molto prima che il “minor issue” sorgesse.

Per ulteriori letture su questo argomento, potete leggere anche questo articolo.

Ri-acquistare la cittadinanza italiana perduta: un’ancora di salvezza per molti

L’Art. 13, comma 1, lett. c della Legge n. 91/1992 prevede che chi ha perso la cittadinanza italiana possa chiederne il riacquisto con una dichiarazione di volontà, a condizione che stabilisca o abbia stabilito la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione.

Con la Circolare K73/2002, il Ministero degli Interni ha riconosciuto esplicitamente che la cittadinanza può essere riacquistata da chi l’ha persa per naturalizzazione all’estero (ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 555/1912) e da chi l’ha persa per naturalizzazione del genitore (ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 555/1912).

In altre parole, il Ministero ha riconosciuto la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana persa per via della precedente legge sulla cittadinanza in vigore al momento della perdita (Legge n. 555/1912), legge che, in linea di principio, non consentiva la doppia cittadinanza.

Il riacquisto può essere ottenuto in due modi alternativi.

  • Trasferendosi in Italia, registrando la residenza civile presso un Comune, dichiarando la volontà di riacquistare la cittadinanza e dimostrando la perdita della cittadinanza italiana. In questo caso, la procedura si svolge presso il Comune italiano di nuova residenza. Le Circolari Ministeriali n. 32/2007 e n. 14/2008 hanno specificato che la persona che riacquista la cittadinanza non ha bisogno di alcun tipo di permesso di soggiorno per registrarsi come residente e riacquistare la cittadinanza, purché soggiorni legalmente in Italia durante i 90 giorni consentiti dal visto turistico o dal passaporto.
  • Dichiarando la volontà di riacquistare la cittadinanza presso il Consolato italiano di residenza all’estero, trasferendosi in Italia e registrandovi la residenza entro 1 anno.

 

In entrambi i casi, è richiesta la seguente documentazione.

  • Certificato di nascita della persona nata in Italia e naturalizzata all’estero;
  • Certificato di nascita del richiedente il riacquisto della cittadinanza, se diverso da chi ha perso la cittadinanza per naturalizzazione (apostillato e tradotto);
  • Certificato di naturalizzazione (apostillato e tradotto); È importante notare che l’evento della naturalizzazione all’estero, con conseguente perdita della cittadinanza italiana, deve essere annotato dal Comune nell’atto di nascita della persona naturalizzata;
  • Certificato di matrimonio del richiedente il riacquisto della cittadinanza, se presente (apostillato e tradotto)
  • Prova di un alloggio stabile e disponibile in Italia (ad esempio, contratto di affitto, proprietà o dichiarazione di ospitalità da parte di una terza persona).

Infine, va sottolineato che la procedura di riacquisto non è possibile per i nipoti degli antenati italiani nati in Italia e naturalizzati all’estero. I nipoti o sono cittadini italiani e possono chiedere il riconoscimento del loro status, oppure non sono mai stati italiani e non possono riacquistare qualcosa che non hanno mai avuto.

Per comprendere meglio l’intero quadro normativo circa il riacquisto della cittadinanza Italiana, potete leggere quest’altro articolo.

Fonti di Legge

  • Legge n. 555/1912 [Legge sulla cittadinanza italiana in vigore fino al 15 agosto
    1991].
  • Legge n. 91/1992 [Legge sulla cittadinanza italiana in vigore dal 16 agosto 1992].
  • Legge n. 39/1975 [ha modificato la maggiore età da 21 a 18 anni a partire dal 10
    marzo 1975 cambiando l’art. 2 del Codice Civile]
  • Legge n. 151/1975 [ha conferito alle donne la stessa potestà genitoriale degli
    uomini a partire dal 20 settembre 1975 modificando l’art. 136 del Codice Civile]
  • Circolare Ministeriale n. 43347/2024 [sul “minor issue”]
  • Circolare Ministeriale K73/2022 [sul riacquisto della cittadinanza italiana perduta]
  • Circolari Ministeriali n. 32/2007 e n. 14/2008 [sull’iscrizione della residenza italiana
    senza permesso di soggiorno per chi riacquista la cittadinanza]

Autori:

Pietro Derossi – Counsel

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