La cittadinanza italiana è oggi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. I requisiti per il suo ottenimento previsti dalla legge sono diversi e variano anche in base alla procedura da seguire.
Nonostante questi requisiti siano ben chiari e definiti, il mero essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento o il riconoscimento della cittadinanza italiana non garantisce un immediato riconoscimento dello status di cittadino.
In questo articolo, (a) dopo un breve riepilogo dei requisiti per poter ottenere il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza per discendenza, (b) approfondiamo il tema dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, (c) ed infine la possibilità alternativa di un ricorso giudiziario a fronte di un ritardo o inerzia del consolato italiano.
Requisiti per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis
I principali requisiti per essere riconosciuti come cittadini italiani per discendenza sono i seguenti:
- I richiedenti devono avere un antenato ufficialmente riconosciuto come italiano (ad esempio, nato in italia da genitori italiani);
- I richiedenti devono sapere il nome dell’antenato, la data e il luogo di nascita;
- L’antenato italiano deve essere morto dopo il 17 marzo 1861;
- Né l’antenato italiano né alcuno dei suoi discendenti in linea diretta di sangue del richiedente hanno spontaneamente richiesto e ottenuto una cittadinanza straniera (la cosiddetta “naturalizzazione”) prima del 5 agosto 1992 e prima della maggiore età del discendente convivente (figlio o figlia).
L’acquisto della cittadinanza straniera per via di una legge generale ma senza una domanda individuale e spontanea della persona non comporta la perdita della cittadinanza italiana (come nel caso della “grande naturalizzazione del brasile avvenuta nel 1889”).
Inoltre, gli ascendenti italiani che hanno ottenuto cittadinanza argentina dopo il 12 settembre 1974 (data entrata in vigore dell’accordo italo-argentino sul mantenimento della doppia cittadinanza) hanno comunque mantenuto la cittadinanza italiana a condizione che abbiano contestualmente manifestato la volontà di adesione all’accordo.
Si noti che nelle procedure di “riconoscimento” il richiedente è già cittadino dalla nascita e chiede solamente il formale riconoscimento di tale status.
Nei casi di “naturalizzazione” avvenuta prima del 5 agosto 1992, con conseguente perdita della cittadinanza italiana del minore, la persona naturalizzata o il diretto discendente possono invece chiedere il “riacquisto” della cittadinanza italiana perduta.
Le procedure amministrative e i termini di legge per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (per discendenza)
La procedura di richiesta della cittadinanza italiana per via amministrativa può essere avviata presso il consolato italiano del paese di residenza o presso il municipio dove si risiede o si intende risiedere in italia.
Come ogni altro procedimento amministrativo, la richiesta di acquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere conclusa entro termini determinati e certi. Con riferimento alle procedure di richiesta/riconoscimento della cittadinanza italiana, il d.l. n. 130/2020 (art. 4, co. 5), nella sua più recente formulazione, prevede un termine di conclusione del procedimento di 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi.
La procedura giudiziaria per il riconoscimento della cittadinanza
La procedura giudiziaria è necessaria e consentita in due casi principali, che esaminiamo qui di seguito.
Mancato rispetto dei termini di legge da parte del consolato nell’esaminare la domanda
Nel caso della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, quando il richiedente risiede all’estero e il consolato italiano tarda a processare la domanda nel termine di 3 anni o non permette di presentare la domanda per un tempo prolungato, il ricorso dovrà essere presentato presso il tribunale civile del distretto di corte di appello del comune presso cui l’avo italiano del ricorrente è nato.
Copiosa giurisprudenza ha riconosciuto la cittadinanza italiana per discendenza in luogo dell’amministrazione competente (il consolato) dinnanzi all’inerzia della stessa nel concludere la procedura nei termini prescritti.
Ad esempio, con ordinanza n. 75639 del 18 aprile 2018, il tribunale civile di roma, ha sancito che: “l’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Ancora, per il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione di non poter nemmeno avviare il procedimento per mancata disponibilità del consolato competente a fissare il relativo appuntamento per mesi o anni, merita attenzione la pronuncia del tribunale civile di roma, con la sentenza n. 17692 del 21 settembre 2017, accoglieva il ricorso di un cittadino il quale si era trovato, per diversi anni, nella condizione di non poter prenotare un appuntamento presso il consolato italiano in argentina e pertanto, di dare inizio all’iter procedurale volto al riconoscimento della propria cittadinanza.
Passaggio di cittadinanza da avo donna prima del 1948
La parità tra i sessi in materia di cittadinanza nasce da un’evoluzione giurisprudenziale che è intervenuta a modificare specifiche disposizioni della previgente normativa sulla cittadinanza italiana che, a svantaggio del sesso femminile, creavano una disparità discriminatoria tra la capacità dell’uomo e della donna di conservare e trasmettere la cittadinanza italiana.
Alcune sentenze della corte costituzionale hanno fornito un contributo essenziale nell’eliminare questa disparità, tra cui la sentenza n. 87 del 1975, con la quale è stata sancita l’incostituzionalità dell’art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero e ne acquisiva così automaticamente la cittadinanza straniera, indipendentemente dalla volontà della stessa di acquisire o meno un’altra cittadinanza.
Con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo anche l’art. 1, n. 1 della legge n. 555/1912 per violazione degli art. 3 e 29 della costituzione nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, e stabiliva invece che la madre italiana potesse trasmettere la cittadinanza solo ove il padre fosse ignoto, apolide o incapace di trasmettere la cittadinanza straniero al figlio per legge straniera.
Grazie a queste sentenze, è stata definitivamente eliminata la disparità di trattamento tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Le sezioni unite di cassazione, con sentenza n. 4466/2009, hanno poi stabilito l’applicabilità di entrambe le pronunce costituzionali sopracitate anche a tutela di situazioni anteriori al 1948, anno di entrata in vigore della costituzione italiana.
Proprio grazie a quest’ultima pronuncia, tramite procedura giudiziale è possibile quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana anche nel caso in cui ci sia stato un passaggio di cittadinanza da donna al discendente prima del 1° gennaio 1948 o quando la donna italiana si era sposata con un cittadino straniero prima del 1948.
Conclusioni
La procedura per la domanda di cittadinanza italiana può risultare complessa, e i casi riguardanti il mancato rispetto dei termini previsti per legge per concludere il procedimento, l’impossibilità di presentare la domanda per via lunghe liste d’attesa o il passaggio della cittadinanza da avo donna prima del 1948 sono frequenti.
L’azione giudiziaria è dunque in molti casi utile o necessaria, e la giurisprudenza in materia si è sinora espressa in modo favorevole per il richiedente cittadinanza anche laddove i ritardi o l’inerzia della competente pubblica amministrazione sia acclarata.
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