In questo breve articolo affrontiamo il tema del se e del quanto sia richiesta una permanenza minima in Italia da parte del cittadino extra UE con permesso di soggiorno.

Il Capitolo 1. è dedicato ai requisiti di soggiorno in Italia ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Capitolo 2. è invece dedicato ai requisiti di soggiorno in Italia al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, anche comunemente detto “permanente”.

1. Requisiti di permanenza minima in Italia ai fini del rinnovo e mantenimento del permesso di soggiorno

1.1. Regole Generali

L’articolo 13 comma 4 del DPR 394/1999 (Regolamento Attuativo del Testo Unico dell’Immigrazione) stabilisce i seguenti requisiti ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno:

  1. I permessi di soggiorno di durata annuale possono essere rinnovati a condizione che non sia stata interrotta la permanenza sul territorio italiano per 6 mesi continuativi o più.

Questo significa che se, ad esempio, nell’arco di un anno solare, una persona viene in Italia un giorno a metà giugno e un giorno a inizio dicembre, questa non sarà mai stata via dall’Italia per 6 mesi continuativi e dunque potrà rinnovare il permesso di soggiorno pur essendo stata in Italia solo 2 giorni nell’arco di 1 anno.

  1. I permessi di soggiorno di durata biennale o superiore possono essere rinnovati se non è stata interrotta la permanenza sul territorio italiano per un periodo continuativo pari alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, o più esteso.

Questo significa che se una persona ha un permesso di soggiorno di validità biennale, deve venire in Italia un solo giorno ogni 11 mesi per poter essere certa di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Infatti, venendo in Italia una volta ogni 11 mesi si eviterà sempre un’assenza continuativa di un 1 anno dal territorio Italiano.

In ogni caso, periodi di assenza continuativa dall’Italia superiori a quelli consentiti ai fini del rinnovo del permesso possono essere giustificati dall’occorrenza di obblighi militari all’estero, o da altri gravi e comprovati motivi di salute.

1.2. Requisito per i titolari di Carta di Soggiorno in qualità di familiari di cittadino UE

Ai familiari dei cittadini UE, viene rilasciato un permesso che ha il nome specifico di “carta di soggiorno”, della validità di 5 anni.

Anche la carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri del cittadino italiano o comunitario residente in Italia mantiene validità e può essere rinnovata purché l’assenza dal territorio italiano non superi i sei mesi l’anno (Art. 10 comma 5, D. lgs. 30/2007).

Tuttavia, per analogia e coerenza con quanto previsto dalle regole generali in materia di rinnovo (Capitolo 1.1), deve ritenersi che solo un periodo di assenza continuativa di 6 mesi o più possa pregiudicare il rinnovo del permesso di soggiorno o comportare la sua revoca. Ciò significa che è sufficiente venire in Italia e interrompere il periodo di assenza ogni 6 mesi per non perdere la carta di soggiorno.

Anche in questo caso sono comunque ammesse assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari, nonché assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato. In questi casi, il titolare è comunque tenuto ad esibire documentazione ufficiale comprovante le ragioni dell’assenza.

1.3 Nessun requisito di soggiorno per i titolari di permesso per investitori

Per regola di eccezione più favorevole rispetto alle regole generali, il titolare di un permesso di soggiorno per investitori è esonerato da alcun obbligo di continuità del soggiorno per i primi 5 anni dal rilascio del primo permesso di soggiorno (Art. 26-bis, comma 5 bis TUI). Di conseguenza, l’unico onere sussistente relativo al soggiorno in Italia è quello di presentare domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, che deve pur sempre essere fatta di persona in Italia.

2.  La permanenza continuativa in Italia richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo

Gli stranieri che possiedono un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, a condizioni minime di reddito e di conoscenza della lingua italiana, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, valido per dieci anni e rinnovabile alla scadenza.

In assonanza con le regole generali in materia di rinnovo, una volta ottenuto questo tipo di permesso, non è consentito essere assenti dal territorio per un periodo superiore ai dodici mesi consecutivi, pena la revoca del permesso e/o l’impossibilità di rinnovarlo (Articolo 9, comma 7, lett. d. del Testo Unico Immigrazione 1999).

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