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L’Articolo esamina l’impatto che il Decreto Cutro del Governo Meloni ha avuto sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, restringendo notevolmente il campo di applicazione di questo titolo di soggiorno che, almeno nelle intenzioni del legislatore, non potrà più essere ottenuto da chi, pur non correndo rischi nel paese di origine, ha ormai stabilito in Italia una significativa vita sociale, familiare e professionale.

Inoltre, vengono illustrate le nuove importanti limitazioni con riguardo alla conversione e rinnovabilità di questo permesso di soggiorno, demarcando le dovute distinzioni tra i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base del precedente assetto normativo rispetto a quelli rilasciati già in vigenza della riforma.

Infine, viene esaminato come il Decreto Cutro abbia egualmente compresso la possibilità di conversione in lavoro dei permessi di soggiorno rilasciati per cure mediche e calamità naturali.

Il tema della protezione speciale è stato recentemente al centro di una serie di riforme legislative che ne hanno modificato in modo sostanziale il funzionamento. Questo articolo offre un’analisi delle principali modifiche introdotte dal Decreto Cutro (D.L. 20/2023) (“disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”) con riguardo ai permessi per protezione speciale, per cure mediche e per calamità naturali.

Che cosa è la protezione speciale?

La protezione speciale nasce come forma di tutela per gli stranieri che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), necessitano comunque di protezione contro il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti nei loro paesi di origine.

Inoltre, prima del decreto Cutro, tra i motivi validi all’ottenimento di una protezione speciale era stato ricompreso un rischio per la vita privata e familiare dello straniero​​ già integrato nel tessuto sociale e lavorativo Italiano.

Al riconoscimento della protezione speciale corrisponde l’emissione di un permesso di soggiorno che consente la regolare permanenza in Italia.

Modifiche introdotte dal Decreto Cutro in materia di protezione speciale

Il Decreto Cutro ha apportato cambiamenti significativi alla protezione speciale, modificandone la disciplina così come contenuta nell’Art 19 del Testo Unico dell’Immigrazione sotto i vari profili di seguito illustrati.

Motivi per chiedere il permesso per protezione speciale

Il Decreto ha formalmente abrogato la possibilità di tener conto della vita privata e familiare nella valutazione del rilascio della protezione speciale ed è ora limitata ai casi di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti​​.

Nonostante le restrizioni introdotte con l’ultima riforma, esiste però ancora la possibilità di richiedere la protezione speciale per casistiche particolari ulteriori a quelle esplicitamente previste.

Infatti, l’art.19 comma 1.1. in lettura combinata con l’art 5, co. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) contiene una norma di chiusura che consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ogni volta l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con obblighi costituzionali o previsti da convenzioni internazionali.

Tra gli obblighi internazionali esiste, per esempio, proprio quello di rispettare la vita privata e familiare della persona, inclusa la persona straniera migrante, che è previsto dall’Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. È dunque ancora dubbio quindi fino a che punto la recente modifica di legge, che ha eliminato l’espresso riferimento alla protezione della vita privata e familiare, abbia effettivamente cancellato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno sulla base del fatto che il migrante si è integrato in Italia, dove ha sviluppato una vita sociale, lavorativa e familiare nonostante il suo status di irregolarità.

A questo proposito, da un lato, deve evidenziarsi che la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani dà un’interpretazione molto restrittiva del diritto alla vita privata e familiare come ragione valida a consentire la regolarizzazione di una persona straniera. Secondo i giudici di questa Corte internazionale, infatti, non può essere concesso un permesso di soggiorno al migrante che si sia integrato in un territorio e abbia lì sviluppato una vita sociale e lavorativa pur conoscendo il proprio stato di precarietà sotto il profilo della regolare permanenza sul territorio di uno Stato diverso da quello di origine (Pormes c. Paesi Bassi CEDU; Maslov e altri c. Austria, CEDU; Jeunesse c. Paesi Bassi CEDU; Butt c. Norvegia CEDU);

D’altra parte non è escluso che i giudici delle Corti Italiani, dando una lettera costituzionalmente orientata della questione, concludano per una posizione diversa e più favorevole per i migranti.  Presto ci saranno senza dubbio delle pronunce sul tema.

 

Procedure applicabili per il rilascio del permesso per protezione speciale

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Cutro, le modalità per richiedere il permesso di soggiorno sono cambiate.

In passato, il richiedente poteva rivolgersi direttamente al Questore per ottenere il permesso per protezione speciale senza prima chiedere la protezione internazionale.

Ora, invece, il permesso per protezione speciale può essere ottenuto solo se riconosciuto dalla Commissione Territoriale durante l’esame della richiesta di protezione internazionale. In particolare, se la domanda di protezione internazionale viene respinta, la Commissione Territoriale può comunque esprimere parere favorevole al rilascio di una protezione speciale e trasmettere gli atti al Questore ai fini del suo rilascio.

Poiché il tempo della procedura di esame di una domanda di protezione internazionale in Italia può essere di 2 o più anni, la recente modifica normativa implica che, a differenza del passato, non si possa più esperire un procedimento più breve, con istanza diretta del Questore, unicamente volto all’ottenimento di una protezione speciale.

 

Possibilità di conversione del permesso per protezione speciale

Il Decreto Cutro ha eliminato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati in permessi di lavoro.

D’altra parte, in virtù di un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per i titoli di soggiorno per protezione speciale già rilasciati entro il 10 marzo 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) rimane ferma la possibilità di conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrono i requisiti di legge. (art. 7 D.L. n. 20/2023). Questa possibilità di conversione resta quindi esclusa solo per i permessi di protezione speciale rilasciati per domanda presentata dopo il 10 marzo 2023.

 

Rinnovo dei Permessi per protezione speciale

Il Decreto Cutro ha anche limitato notevolmente la possibilità di rinnovare alcuni permessi di soggiorno per protezione speciale concessi secondo la normativa previgente.

In particolare, è stata limitata la possibilità di rinnovare i permessi di soggiorno già rilasciati per motivi legati alla vita privata e familiare (ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo oggi abrogato) prevedendo che sia rinnovabili una per una sola volta e con durata annuale.

Tuttavia, questa limitazione ha sollevato questioni interpretative, poiché non è sempre esplicitato se il riconoscimento della protezione speciale sia avvenuto per violazione del rispetto della vita privata e familiare o per altri motivi. Per giunta, poiché il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere protetto dagli obblighi costituzionali e internazionali, vi sono dubbi sull’applicabilità della limitazione del rinnovo a una sola volta​​.

Ad ogni modo, restano comunque rinnovabili i permessi per protezione speciale che, anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Cutro, non siano stati concessi per motivi di protezione della vita privata e familiare.

Che cos’è il permesso per cure mediche o calamità naturali nel paese di origine?

Il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche o per calamità naturali viene concesso a cittadini stranieri in Italia che si trovano in situazioni particolari, rispettivamente legate a gravi esigenze mediche o a condizioni eccezionali nel loro Paese di origine che impediscono un ritorno sicuro.

Il permesso per cure mediche può essere rilasciato per tre motivi diversi:

– ai cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con un Visto a Motivo di Cure Mediche e ai loro accompagnatori;

– ai cittadini stranieri in Italia senza titolo di soggiorno, che versino in condizioni di salute di particolare gravità che richiedono cure urgenti e essenziali per non comprometterne lo stato di salute;

– alle donne straniere in Italia senza titolo di soggiorno in stato di gravidanza e per i  sei mesi successivi alla nascita del bambino

Il permesso di soggiorno per calamità naturali, invece, è concesso ai cittadini stranieri già presenti in Italia che non possono tornare nel loro Paese di origine a causa di una calamità naturale eccezionale e contingente. Questa situazione deve impedire loro di rientrare in patria in condizioni di sicurezza.

Modifiche introdotte dal Decreto Cutro D.L. 20/2023 circa la convertibilità dei permessi di soggiorno per cure mediche e calamità naturali

Il Decreto Cutro ha eliminato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per cure mediche e calamità naturali in permessi di lavoro. Questo significa che alla persona straniera non è più consentito stabilizzare il proprio status di residente in Italia ottenendo un permesso di soggiorno slegato dalle condizioni e circostanze del paese di origine.

Ad ogni modo, come per la protezione speciale, il regime transitorio stabilisce che le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge continueranno ad essere valutate secondo la disciplina precedente, inclusa la possibilità di conversione​.

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