In vista della fine del regime fiscale di vantaggio “res non dom” nel Regno Unito, molti individui ad alto reddito stanno aderendo al regime corrispondente disponibile in Italia.
In questo articolo esaminiamo le conseguenze della fine di questo regime fiscale negli UK e le opportunità legale all’adesione a questo regime in Italia.
Regime dei “resident non-domiciled” in vigore fino al 6 aprile 2025
Il Governo inglese ha annunciato una riforma significativa del regime fiscale dei “Resident non-domiciled” (“res-non-dom”) che entrerà in vigore il 6 aprile 2025. Questa riforma eliminerà il precedente sistema di tassazione basato sul “domicile” rimpiazzandolo con il nuovo regime basato sulla residenza.
La versione del regime dei res-non-dom in vigore fino al 6 aprile 2025 prevedeva che una persona si qualificasse residente fiscale del Regno Unito ma avesse il suo domicilio all’estero. Sulla base della normativa inglese, i redditi di fonte inglese erano assoggettati a tassazione nel Regno Unito; al contrario i redditi di fonte estera e mantenuti all’estero erano esenti da tassazione a meno che la persona non optasse per la cosiddetta “remittance” ovvero il trasferimento dei fondi su territorio inglese. A seguito del trasferimento, i redditi erano assoggettati a tassazione inglese.
Inoltre, i soggetti non domiciliati nel Regno Unito erano esenti da imposta sulle successioni sulla parte di patrimonio localizzata fuori dal Regno Unito; solo la parte di patrimonio localizzata nel territorio inglese era assoggettata a tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni.
Per chiarezza, è opportuno ricordare che per residenza fiscale si intende la residenza fiscale determinata applicando le regole definite dai “Statutory Residence Test” che considerano fattori come il numero di giorni di presenza fisica nel Regno Unito, la presenza di una casa o il numero di legami (“ties”) con il territorio inglese.
La definizione di domicilio invece è più generale e relativa al luogo dove la persona si è stabilita e ha intenzione di restare nel lungo periodo. Il domicilio è di solito legato al domicilio del padre e viene definito alla nascita (“domicilio di origine”) a meno che non sia volontariamente cambiato nel seguito (domicilio di elezione).
Con l’espressione regime dei “resident non-domiciled” si intende quindi una persona che si qualifica come residente fiscale nel Regno Unito ma mantiene il suo domicilio d’origine o di elezione all’estero, evitando quindi in tutto o in parte la tassazione dei redditi prodotti nel luogo di domicilio.
Abolizione del regime per i “resident non-domiciled”
Eliminazione del regime non-dom:
Dal 6 aprile 2025, tutti i residenti fiscali nel Regno Unito saranno assoggettati a tassazione sulla base del cosiddetto “world-wide principle” inclusi i capital gain, a prescindere dal loro domicilio. Questo nuovo sistema di tassazione segna la fine del precedente che consentiva ai non domiciliati nel Regno Unito di evitare il pagamento delle imposte su redditi e sui capital gain mantenuti all’estero.
“Exemption scheme” per i nuovi residenti fiscali:
Coloro che si qualificano come residenti fiscali nel Regno Unito e non lo sono stati per i precedenti 10 anni fiscali potranno godere dell’esenzione totale da tassazione dei redditi esteri e dei capital gain per i primi quattro anni di residenza fiscale. Questa misura mira ad attrarre talenti ed investimenti dall’estero.
Cambiamenti all’imposta sulle successioni:
Il sistema dell’imposta sulle successioni cambierà, a seguito delle modifiche, passando da un sistema basato sul domicilio ad un sistema basato sulla residenza con la conseguenza che la parte di patrimonio estera sarà assoggettata a tassazione nel Regno Unito. La regola sarà applicata nel caso di “long-term-resident” nel Regno Unito, cioè coloro che sono stati residenti nel Regno Unito per 15 dei 20 precedenti periodi di imposta. Inoltre il patrimonio trasferito in trust da parte dei long-term-resident sarà assoggettato ad imposta sulle successioni.
Temporary repatriation facility (TRF):
Un meccanismo transitorio sarà introdotto e consentirà ai soggetti che in precedenza beneficiavano del regime dei res-non-dom di trasferire i redditi e i capital gain maturati prima del 6 aprile 2025 nel territorio inglese pagando un’aliquota ridotta del 12% nei primi due periodi di imposta e del 15% nel terzo.
La versione italiana del regime “res-non-dom” – il regime dei 200 mila euro
Ora che il Governo inglese ha deciso significativi cambiamenti al regime dei res-non-dom, l’opzione per la tassazione sostitutiva dei redditi di fonte estera (il regime dei 200 mila euro) potrebbe diventare molto più vantaggioso per i soggetti con un significativo patrimonio localizzato all’estero (fuori dall’Italia).
Sulla base della normativa italiana, i redditi prodotti all’estero sono soggetti all’imposta sostitutiva di 200 mila euro, posto che le seguenti condizioni siano verificate:
- la persona non sia stata residente fiscale in Italia per 9 dei 10 anni precedenti la prima applicazione del regime;
- la persona si qualifichi come residente fiscale in Italia durante l’applicazione del regime opzionale.
Perché il regime dei 200 mila euro è più conveniente del regime inglese dei res-non-dom?
- I benefici del regime dei 200 mila euro sono sostanziali se comparati al futuro regime di tassazione inglese considerando che ai fini della normativa italiana gli investimenti esteri sono esenti dal pagamento dell’imposta patrimoniale, normalmente applicata ai residenti fiscali in Italia. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione dei valori degli investimenti detenuti all’estero (esenzione dalla presentazione del modello RW);
- la persona che applica il regime dei 200 mila euro è esentata dall’applicazione dell’imposta sulle successioni sugli asset detenuti all’estero;
- il regime può essere applicato fino a 15 anni fiscali consecutivi, posto il mantenimento della residenza fiscale in Italia per tutto il periodo considerato.
Tassazione dei capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate
È importante sottolineare che il regime dei 200 mila euro non copre i capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate, nel caso la vendita sia conclusa nei primi cinque periodi d’imposta di applicazione del regime. Qualora dovesse rendersi tassabile, il gain sarà soggetto ad un’aliquota del 26%.
Tuttavia, al ricorrere di determinate circostanze, è possibile presentare un interpello al fine di disapplicare la tassazione del 26 %.
Quanto sopra rende il regime fiscale italiano dei 200 mila euro un’opzione interessante per gli individui con un patrimonio rilevante che cercano un ambiente fiscale favorevole alla luce delle recenti riforme fiscali del Regno Unito.
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