Ti stai chiedendo se dovrai pagare dei dazi o altre tasse su beni o prodotti per uso personale che importi in Italia o in altro Paese dall’Unione Europea da un Paese extra UE? Allora questo articolo fa per te.
Le esenzioni dai dazi doganali, IVA e accise su beni e merci importati in Italia o in altri Sati dell’Unione Europea per uso personale sono principalmente disciplinate dalla Direttiva 2007/74/CE e dal Regolamento 1186/2008, che sono norme Europee. Le regole generali e le eccezioni previste per l’importazione di beni variano a seconda della natura dei beni, delle circostanze di importazione e del valore economico.
In questo contenuto informativo, (a) riepiloghiamo i criteri generali di esenzione da tassazione alle importazioni di beni personali, (b) approfondiamo i documenti utili a provare il trasferimento di residenza abituale con la autorità doganali, e (c) forniamo indicazioni sui limiti economici e quantitativi applicabili ad alcune esenzioni doganali.
Devo pagare dazi doganali, accise o l’iva sul contenuto dei miei bagagli personali se viaggio dall’esterno all’interno dell’Unione Europea?
1.1. Regola Generale: i beni contenuti in bagagli personali sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da eventuali accise alle seguenti condizioni (Art. 4 e ss. Dir. 2007/74/CE; Art. 41 Reg. 1186/2008):
- a) I beni devono essere destinati ad un uso personale e la loro importazione deve avere carattere occasionale: non devono essere importati per finalità commerciali ( 6 Dir. 2007/74/CE);
- b) I bagagli devono essere “bagaglio appresso” al viaggiatore al momento della partenza ( 5 Dir. 2007/74/CE);
1.2. Eccezioni: ad eccezione delle regole generali di cui al punto 1.1:
- a) se si tratta di beni consumabili (es. bevande, profumi, cibo), questi possono essere importati esenti da tassazione, purché non superino il valore di ( 7 Dir. 2007/74/CE):
– 430 EUR per persona, in caso di trasporto via aereo o nave;
– 300 EUR per persona in caso di trasporto di diverso tipo (es. treno o macchina);
- b) se si tratta di beni consumabili e ricadenti nella categoria di sigarette, sigari, tabacco, bevande alcoliche o carburante, questi possono essere importati esenti da tassazione se entro determinati limiti quantitativi ( 8 – 12 Dir. 2007/74/CE; Art. 41 Reg. 1186/2008). Ogni stato dell’UE definisce in modo esatto i limiti di esenzione dall’IVA e dei dazi entro una finestra di minimi e massimi stabiliti dalla normativa europea.
Devo pagare dazi doganali sui beni oggetto di trasloco o trasporto con me nell’ambito dello spostamento della mia residenza abituale dall’esterno all’interno dell’Unione Europea?
2.1. Regola generale: i beni di uso personale importati nel territorio dell’UE da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza abituale nel territorio dell’UE sono esenti da dazi alle seguenti condizioni (Art. 3 Reg. 1186/2008):
- a) si tratti di beni non consumabili (es. vestiti, spazzolino, sveglia) utilizzati nel luogo di precedente dimora e destinati a medesimo utilizzo nel paese di destinazione ( 4 Reg. 1186/2008);
- b) io trasferisca la residenza abituale all’interno dell’Unione Europea dopo aver risieduto abitualmente fuori dall’UE per almeno 12 mesi (es. cittadino UK che ha sempre vissuto in Inghilterra e si trasferisce stabilmente in Italia) ( 5 Reg. 1186/2008);
- c) I beni siano trasportati e dichiarati per uso personale alla frontiera entro un termine di 12 mesi dalla data di stabilimento della residenza abituale nel territorio dell’UE (art. 7 1186/2008).
Ad esempio, se mi trasferisco stabilmente in Italia a Gennaio 2025 e organizzo
2.2. Eccezioni: ad eccezione delle regole generali di cui al punto 2.1:
– sigarette, sigari, tabacco, bevande alcoliche sono soggette alle regole di cui al punto 1.2. lett. b).
– materiali o strumenti per uso professionale non portatili (es. computer portatili o altri oggetti o strumenti per uso lavorativo facilmente portabile con sé non ricadono nell’eccezione e sono quindi esenti da dazi)
2.3. Come faccio a provare che sto trasferendo il mio luogo di residenza abituale all’interno dell’Unione Europea?
Generalmente, allo sdoganamento di beni oggetto di un trasporto internazionale, è richiesto di dichiarare il luogo di residenza abituale e di comprovarlo con adeguata documentazione.
Ad esempio, se mi sto trasferendo in Italia e sono un cittadino extra UE, dovrò generalmente esibire (a) un visto nazionale per provare di avere l’autorizzazione a vivere in Italia; e (b) e un contratto di affitto o di acquisto della dimora che andrò ad abitare stabilmente, o altra documentazione idonea a provare la disponibilità di una stabile residenza in Italia).
Devo pagare dazi doganali sui beni oggetto di una spedizione da parte di terzi dall’esterno all’interno dell’Unione Europea?
3.1. Regola generale: sono esenti da dazi le merci che mi vengono spedite da terzi (es. amici o parenti) dal valore complessivo non superiore ai 150 EUR (Art. 23 Reg. 1186/2008).
3.2. Eccezioni: questa esenzione tuttavia non si applica (Art. 23 Reg. 1186/2008):
– agli alcolici e ai tabacchi, per cui si applicano le regole di cui al punto 1.2 lett. b)
– ai profumi e all’acqua da toletta
Avvertenze
Le informazioni qui contenute hanno carattere generale ed una finalità esplicativa e divulgativa. Non devono essere intese come un parere legale su un particolare caso specifico, che potrebbe essere soggetto a norme e regole diverse o più dettagliate non spiegate in questo articolo.
Fonti
DIRETTIVA 2007/74/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2007, quanto alle esenzioni IVA
REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2009, quanto alle esenzioni dai Dazi Doganali
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