
Ricongiungimento familiare: definizione e procedura
La procedura di ricongiungimento familiare è destinata ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea (non-UE) che desiderano trasferirsi in Italia per vivere con un familiare stretto, anch’egli cittadino non-UE, ma già residente legalmente in Italia.
La procedura di ricongiungimento familiare prevede tre passaggi successivi:
- Richiesta del Nulla Osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (una struttura territoriale del Ministero dell’Interno) da parte della persona già residente legalmente in Italia;
- Richiesta del visto presso il Consolato italiano del Paese di residenza da parte del familiare che vive ancora all’estero;
- Richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura competente in Italia.
Coesione familiare: definizione e differenze rispetto al ricongiungimento familiare
La coesione familiare è una procedura pensata per i cittadini non-UE che desiderano trasferirsi in Italia per vivere con un familiare stretto già residente legalmente in Italia (sia esso cittadino UE o non-UE).
La procedura di coesione familiare è più semplice rispetto a quella per il ricongiungimento familiare: il richiedente presenta la domanda di permesso di soggiorno direttamente in Italia, senza necessità di richiedere prima il visto o il Nulla Osta.
Possono richiedere la coesione familiare solo i cittadini non-UE già in possesso di un visto Schengen (visto di breve durata) o che abbiano diritto di viaggiare nell’area Schengen con il proprio passaporto.
Somiglianze tra ricongiungimento familiare e coesione familiare
In entrambi i casi, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno basato sul rapporto di parentela con la persona già residente legalmente in Italia.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente al titolare di lavorare in Italia, accedere al sistema sanitario nazionale ed è rinnovabile senza limiti di tempo.
In generale, questo tipo di permesso viene concesso a familiari stretti, come ad esempio figli minori e coniugi.
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